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Santangiolese, per il caso Monte arrivano 3 punti di penalizzazione in accordo con la Procura Federale

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view post Posted on 27/3/2024, 20:00

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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O


COMUNICATO UFFICIALE N. 399/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione
delle indagini di cui al procedimento n. 395 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri
Antonino PALMERI, Federico SIDOTI, Augusto Martin MONTE, e della società A.S.D.
SANTANGIOLESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO PALMERI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della
società A.S.D. Santangiolese all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma
1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto
previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché
dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente
dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Santangiolese, omesso di
provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Augusto Martin Monte,
nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle
fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Santangiolese, alle seguenti
gare: Nuova Rinascita - A.S.D. Santangiolese del 3.9.2023 valevole per la
Coppa Italia Eccellenza e Promozione; San Fratello - A.S.D. Santangiolese del
10.9.2023, A.S.D. Santangiolese -Valle del Mela Calcio del 16.9.2023 ed A.S.D.
Santangiolese - Polisportiva Gioiosa dell’1.10.2023, tutte valevoli per il
campionato di Promozione; nonché ancora per avere consentito, e comunque
non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della
certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

FEDERICO SIDOTI, vice presidente della società A.S.D. Santangiolese
all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia
Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle
N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore
le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società
A.S.D. Santangiolese nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig.
Augusto Martin Monte, attestando in tal modo in maniera non veridica il
regolare tesseramento dello stesso, in occasione dei seguenti incontri: Nuova
Rinascita - A.S.D. Santangiolese del 3.9.2023, valevole per la Coppa Italia
Eccellenza e Promozione; San Fratello - A.S.D. Santangiolese del 10.9.2023,
A.S.D. Santangiolese - Valle del Mela Calcio del 16.9.2023 ed A.S.D.
Santangiolese - Polisportiva Gioiosa dell’1.10.2023, tutte valevoli per il
campionato di Promozione;

AUGUSTO MARTIN MONTE, calciatore non tesserato all’epoca dei fatti ed in
ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai
sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e
nell’interesse della società A.S.D. Santangiolese, in violazione degli artt. 4,
comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a
quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.,
per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D.
Santangiolese, ai seguenti incontri senza averne titolo, perché non tesserato, e
senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo
svolgimento dell’attività sportiva: Nuova Rinascita - A.S.D. Santangiolese del
3.9.2023, valevole per la Coppa Italia Eccellenza e Promozione; San Fratello -
A.S.D. Santangiolese del 10.9.2023, A.S.D. Santangiolese - Valle del Mela
Calcio del 16.9.2023 ed A.S.D. Santangiolese - Polisportiva Gioiosa
dell’1.10.2023, tutte valevoli per il campionato di Promozione;

A.S.D. SANTANGIOLESE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi
dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla
quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti
e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra
contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva, formulata dal Sig. Antonino PALMERI in proprio e, in qualità di
presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D.
SANTANGIOLESE, e dai Sig.ri Federico SIDOTI e Augusto Martin MONTE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per
il Sig. Antonino PALMERI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Federico SIDOTI, di 3
(tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Augusto
Martin MONTE, e di € 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda e 3 (tre) punti di
penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D.
SANTANGIOLESE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.


PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

 
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