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| Tra i deferiti anche Gaetano e Graziano Cutrufo, all’epoca dei fatti rispettivamente amministratore unico del Siracusa Calcio s.r.l. e dirigente dell’ASD Sport Club Palazzolo
Il Procuratore Federale della Figc ha deferito al TFN sei tesserati e le rispettive società di appartenenza all’epoca dei fatti per una serie di violazioni del Codice di Giustizia Sportiva relative a presunte attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio (oggetto di indagine a Reggio Calabria). Tra i deferiti anche Gaetano e Graziano Cutrufo, all’epoca dei fatti rispettivamente amministratore unico del Siracusa Calcio s.r.l. e dirigente dell’ASD Sport Club Palazzolo.
Gli altri deferiti sono Antonino Cormaci (all’epoca dei fatti calciatore dell’ASD Gallico Catona), Fabio Fiocco (all’epoca dei fatti calciatore dell’AS Casmo), Francesco Franco (all’epoca dei fatti dirigente dell’ASD Real) e Marco Levato (nella stagione 2016/2017 calciatore dell’SSD Avis Pleiade Policoro).
Le società deferite sono Siracusa Calcio s.r.l., ASD Sport Club Palazzolo, ASD Gallico Catona 2018, AS Casmo, ASD Real e SSD Avis Pleiade Policoro. La Siracusa Calcio s.r.l. (società esclusa dalla Serie C e diversa dalla nuova ASD Siracusa) è l’unica tra le 6 società ad essere deferita per responsabilità diretta.Il Procuratore Federale f.f., esaminate le risultanze istruttorie dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria competente di Reggio Calabria ed effettuate le indagini in ambito federale, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare –:
1. il sig. GAETANO CUTRUFO, all’epoca dei fatti amministratore unico della Siracusa Calcio s.r.l.: per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonchè dell'art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per avere lo stesso in data 2.10.2016, nonostante la sua posizione di legale rappresentante pro tempore di una società affiliata alla F.I.G.C., effettuato una scommessa live presso un soggetto non autorizzato su di una gara di calcio ottenendo che la stessa fosse garantita dal sig. I. D., che a sua volta svolgeva attività illegale di raccolta di scommesse delle quali assicurava in proprio il pagamento;
2. il sig. GRAZIANO CUTRUFO, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Sport Club Palazzolo: per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonchè dell'art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso delle stagioni sportive 2015 – 2016 e 2016 - 2017, nonostante la sua posizione di dirigente di una società affiliata alla F.I.G.C., effettuato molteplici scommesse su gare di calcio accettate dal sig. I. D., che svolgeva attività illegale di raccolta di scommesse delle quali riscuoteva la puntata ed assicurava in proprio il pagamento;
7. la società SIRACUSA CALCIO s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti (art. 6,comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte contestate al suo dirigente dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti, sig. Gaetano Cutrufo;
8. la società A.S.D. SPORT CLUB PALAZZOLO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte contestate al suo dirigente all’epoca dei fatti, sig. Graziano Cutrufo; www.stadionews.it
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