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| DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 8/ 4/2015 SPORTING PRIOLO - GELA CALCIO S.R.L. 3-3; Sospesa al 32' del 2° tempo
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi, tra l'altro, si rileva che: Al 32' del 2° tempo, dopo l'espulsione del calciatore Dal Piva Danilo (Gela Calcio), si scatenava una rissa che coinvolgeva calciatori e tesserati di entrambe le Società; Tra tutti l'arbitro riconosceva i calciatori Tuccitto Concetto Paolo, Castrogiovanni Steven, Serrantino Paolo e l'assistente di parte Serra Alessio della Società Sporting Priolo ed i calciatori Greco Mattia Samuele, Lauretta Gabriele ed il già citato Dal Piva della Società Gela Calcio; Nel contempo, sostenitori di entrambe le Società si introducevano all'interno del terreno di gioco, entrandovi ed uscendovi più volte; Venute a mancare le necessarie condizioni di sicurezza, vista la facilità con la quale i suddetti si introducevano sul terreno di giuoco, l'arbitro sospendeva temporaneamente la gara in attesa che si ripristinassero tali condizioni e per notificare ai capitani delle due Società le espulsioni dei suddetti calciatori coinvolti nella rissa; All'atto della suddetta notifica, il direttore di gara subiva il contegno offensivo ed aggressivo del calciatore Ardore Angelo, capitano della Società Gela Calcio, che veniva di conseguenza espulso; A seguito di ciò l'arbitro, considerato che, a seguito dell'espulsione dei suddetti calciatori, per la Società Gela Calcio si sarebbe determinata la presenza in campo di calciatori in numero inferiore a quello minimo prescritto per la prosecuzione della gara, decideva di sospenderla definitivamente; Condivisa la suddetta decisione; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; Visto l'art. 17, comma 1del C.G.S.; Si delibera: Di infliggere alla Società Gela Calcio la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 300; Di infliggere alla Società Sporting Priolo l'ammenda di Euro 300; Di escludere dal prosieguo della competizione la Società Gela Calcio, giusto quanto previsto dal punto e), ultima parte, del C.U. n° 426 del 19/03/2015.
gara del 8/ 4/2015 REAL ACI - PISTUNINA 0-0; Sospesa al 16' del s.t.
Esaminati gli atti ufficiali i quali, come è noto, godono di fede privilegiata, si rileva che al 16' del s.t., dopo l'espulsione per condotta scorretta del calciatore Cardillo Ruben (Pistunina), lo stesso colpiva l'arbitro con uno schiaffo allo zigomo sinistro, causando forte dolore che lo costringeva a recarsi presso un presidio ospedaliero, dove veniva refertato con una prognosi di giorni 1 s.c , e determinando la sospensione definitiva della gara; Condivisa la decisione dell'arbitro, anche in considerazione del fatto che, mentre questi guadagnava gli spogliatoi, il Cardillo lo inseguiva, venendo, comunque, trattenuto dai propri compagni; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; Visto l'art. 17, comma 1, del C.G.S.;
Di infliggere alla Società Pistunina la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; Di escludere dal prosieguo della competizione la Società Pistunina
gara del 8/ 4/2015 CASTELLAMMARE - RIVIERA MARMI 0-0; Sospesa al 48' del s.t.
Esaminati gli atti ufficiali i quali, come è noto, godono di fede privilegiata, si rileva che al 48' del s.t., dopo l'espulsione per avere violentemente spintonato un avversario, del calciatore Ravazza Giacomo (Riviera Marmi Custonaci), lo stesso colpiva violentemente l'arbitro con un pugno ad un braccio causando forte dolore, arrossamento ed ematoma, e con un calcio alla caviglia che provocava fortissimo dolore, arrossamento e graffi che non consentivano allo stesso di proseguire la direzione della gara e di dovere fare poi ricorso a cure mediche presso un Presidio ospedaliero dove veniva refertato con una prognosi di giorni 4 s.c. Condivisa la decisione dell'arbitro, Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; Visto l'art. 17, comma 1, del C.G.S.;
Si delibera: Di infliggere alla Società Riviera Marmi Custonaci la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; Di escludere dal prosieguo della competizione la Società Riviera Marmi Custonaci
CU n. 480 10/04/2015
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