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C.U. 300 - Corte Sportiva di Appello Territoriale

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view post Posted on 27/2/2018, 20:21

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Stagione Sportiva 2017/2018
Comunicato Ufficiale n°300 CSAT 20 del 27 febbraio 2018
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell’art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l’uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:
1) Corte Sportiva di Appello Territoriale
Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: [email protected]
2) Tribunale Federale Territoriale
Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: [email protected]
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall’Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall’Avv. Davide Giovanni Pintus, dal Dott. Gianfranco Vallelunga, e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l’ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A. A.B. sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 27 febbraio 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 85/A
C.S.D. ACI CATENA CALCIO 1973 (CT) Avverso squalifica allenatore Sig. Marchese Giuseppe fino al 04/04/2018, nonché avverso inibizione dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Tropea Domenico fino al 04/05/2018.
Campionato Allievi Provinciale (Del. Prov. Catania) – Gara Aci Catena Calcio 1973/Polisportiva Aci Bonaccorsi del 04/02/2018 – C.U. n. 34 (Del. Prov. Catania) del 07/02/2018.

Con appello ritualmente proposto, la società Aci Catena Calcio 1973 impugna le sanzioni indicate in epigrafe, sostanzialmente affermando, dopo una serie di parziali ammissioni sui comportamenti contestati, l'eccessiva afflittività rispetto a quanto accaduto sul terreno di gioco.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell’art. 35 C.G.S., comma 1.1, che i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Ciò premesso, dalla lettura degli atti ufficiali si rileva, in merito alla posizione del sig. Tropea Domenico, che lo stesso, dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco per proteste, rientrava indebitamente durante il corso della gara, instaurando un primo scontro verbale con il calciatore n. 11 della società avversaria, sig. Torrisi Salvatore. A fine gara, inoltre, i due si colpivano reciprocamente con calci e pugni, “per diversi minuti, nell'impossibilità collettiva di sedarli”.
In relazione alla posizione dell'allenatore, sig. Marchese Giuseppe, risulta invece agli atti che lo stesso sia entrato ripetutamente sul terreno di gioco, “per schernire gli avversari dopo ogni rete della squadra da lui allenata”, altresì estendendo le frasi di scherno al direttore di gara, e rifiutandosi di uscire dal terreno di gioco, ancorché sollecitato in tal senso.
In relazione a tali condotte, pertanto, il Collegio rileva che il proposto gravame non appare meritevole di accoglimento.
Il tenore complessivo del referto di gara, infatti, evidenzia chiaramente la piena sussistenza delle condotte sanzionate, dovendo confermarsi la statuizione del Giudice di prime cure, recante un trattamento sanzionatorio adeguato a quanto emerso dagli atti, nonché debitamente motivata.
L'odierno gravame, sotto altro profilo, non evidenzia alcuna ragione di oggettiva censura al decisum del Giudice sportivo provinciale, al di là di una insussistente sproporzione nell'irrogazione della sanzione.
Questa Corte, d'altro canto, ha già ripetutamente sancito che le condotte protestatarie, nonché i contegni irriguardosi ed antisportivi, come quelli per cui oggi è processo, risultano vieppiù inaccettabili nelle gare del Settore Giovanile, dove i dirigenti devono essere i primi a dare l’esempio in ordine ai principi di lealtà e correttezza che governano lo sport.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento 86/A
A.P.D. FULGATORE (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0 - 3; ammenda di € 150,00 e squalifica per cinque gare calciatori sig.ri Giuseppe Manno e Carriglio Christian.
Campionato Juniores Prov.le Gara Campobello/Fulgatore del 05/02/2018 - C.U. n.33 del 08/02/2018 Delegazione Provinciale di Trapani.

Con rituale e tempestivo gravame l’A.P.D. Fulgatore impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che in campo non si sarebbe svolta alcuna rissa ma al più vi sarebbe stato “uno scambio di idee” con toni molto accesi tra i tesserati di entrambe le società; che per quanto riguarda il calciatore Carriglio Christian questi non avrebbe aggredito nessun calciatore avversario in quanto al momento della sospensione della gara si trovava a terra e, comunque, l’aggressione non sarebbe stata rilevata direttamente dal direttore di gara ma a questi sarebbe stata riferita.
Per quanto riguarda il calciatore Giuseppe Manno questi sarebbe assolutamente estraneo ai fatti.
In ragione di quanto sopra chiede, pertanto, che venga disposta la ripetizione della gara con la consequenziale revoca di tutte le sanzioni a carico della società e dei tesserati.
Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della Società all’udienza odierna avendone fatta regolare e tempestiva richiesta.
Nulla è pervenuto dalla consorella benché i motivi di gravame le siano stati regolarmente comunicati.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti il referto di gara ed il relativo supplemento, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di una gara, rileva che al 34’ del 1° t. l’arbitro, dopo avere assegnato un calcio di punizione a favore della società ospitante, notava che si accendeva una rissa che vedeva coinvolti svariati calciatori di entrambe le società i quali si spintonavano vicendevolmente.
Tra i più “esagitati” il direttore di gara individuava, per quello che qui interessa, il sig. Giuseppe Manno, n.10 della Soc. Fulgatore, il quale “era sempre alla ricerca di un avversario da colpire”.
In tale frangente, riferisce ancora l’arbitro, gli si avvicinava il calciatore n.8 della Soc. Campobello che gli mostrava la lesione subita alla bocca con evidente fuoriuscita di sangue incolpando del gesto violento il n.9 della Soc. Fulgatore sig. Christian Carriglio.
E’ a questo punto che il direttore di gara decide di sospendere definitivamente la gara essendo risultati vani tutti i tentativi di riportare la calma e l’ordine in campo nonostante il prodigarsi dei capitani e dei dirigenti.
In ragione di quanto sopra il gravame è parzialmente infondato atteso che quanto avvenuto in campo, contrariamente alla prospettazione della reclamante, può ben qualificarsi, secondo l’insegnamento della giurisprudenza penale, rissa con la conseguenza che deve condividersi la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara.
Ciò comporta, così come più volte statuito da questa Corte, che in caso di rissa la responsabilità della sospensione va addebitata in egual misura ad entrambe le società con la conseguenza che alle stesse va assegnata gara perduta ai sensi del comma 2 dell’art.17 del C.G.S.
Conseguentemente deve rigettarsi anche il capo di gravame relativo alla sanzione dell’ammenda in quanto la Società risponde, oggettivamente, del comportamento dei propri tesserati e la sanzione così come irrogata appare congrua e non suscettibile della benché minima riduzione stante anche l’esiguità dell’importo che tiene conto comunque del comportamento fattivo dei dirigenti e del capitano.
Parimenti infondato risulta il capo dell’appello relativo alla squalifica inflitta a carico del calciatore sig. Giuseppe Manno stante le plurime condotte violente dallo stesso poste in essere in danno degli avversari.
Di contro deve essere accolto il capo del gravame relativo alla squalifica a carico del calciatore Carriglio Christian poichè l’arbitro non ha personalmente individuato quest’ultimo quale autore del gesto violento in danno del calciatore n.8 del Campobello ma si è limitato a riportare in referto quanto riferitogli da questi.
Non di meno gli atti vanno, comunque, trasmessi alla Procura Federale al fine di accertare chi sia il reale autore dell’aggressione in danno del predetto calciatore del Campobello.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame revoca la squalifica a carico del calciatore sig. Christian Carriglio confermando nel resto l’impugnato provvedimento.
Dispone la trasmissione della presente decisione e i relativi atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.
Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 87/A
A.S.D. GIARRATANESE (RG) Avverso squalifica allenatore sig. Puma Valerio fino al 04/04/2018, nonché avverso ammenda € 150,00, per aver consentito la partecipazione alla gara di due giocatori non regolarmente tesserati.
Campionato Giovanissimi Provinciale (Deleg. Prov. Ragusa) – Gara Giarratanese/Centro Olimpia Giarratana del 24/01/2018 – C.U. n. 42 (Deleg. Prov. Ragusa) del 07/02/2018.

Con l'odierno gravame, l’A.S.D. Giarratanese impugna le sanzioni indicate in epigrafe, censurando l'erronea applicazione della squalifica, nonché l'eccessiva afflittività dell'ammenda.
La reclamante, in particolare, ammette pacificamente di aver fatto partecipare alla gara i calciatori Kanoute Abdurahman (01/01/2004) e Sow Issa (19/04/2004), non regolarmente tesserati. Si duole, tuttavia, della squalifica inflitta all'allenatore, sig. Puma Valerio, identificando come unico responsabile della condotta il sig. Baglieri Marco, segretario della società, ed allegando al reclamo una copia della distinta di gara, in cui lo stesso risulta inserito come dirigente accompagnatore ufficiale. La reclamante, inoltre, censura l'eccessivo ammontare dell'ammenda inflitta dal Giudice Sportivo Provinciale, avuto riguardo al campionato di appartenenza.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti, rileva preliminarmente che, a norma dell'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., la distinta di gara deve essere sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale della società, il quale attesta che tutti i calciatori ivi indicati hanno titolo a prendere parte alla gara, impegnando la propria responsabilità personale e della società rappresentata.
Nel caso di specie, emerge che, nella distinta di gara allegata al referto, figura unicamente il sig. Puma Valerio, nella qualità di allenatore, mentre nessuno è indicato come dirigente accompagnatore ufficiale; il sig. Baglieri Marco, pertanto, non risulta inserito in distinta, contrariamente a quanto risulta dalla copia allegata all'odierno gravame.
Ciò chiarito, residuano tuttavia fondati dubbi, in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione apposta in calce alla distinta, che appare prima facie imputabile proprio al sig. Baglieri Marco, ancorché non iscritto, anziché al sig. Puma Valerio. Analoga sottoscrizione, peraltro, si rinviene in calce al c.d. rapportino di fine gara.
Alla luce delle superiori considerazioni, appare evidente che l'unico soggetto da sanzionare sarebbe il dirigente accompagnatore ufficiale della società, ossia l'effettivo sottoscrittore della distinta di gara, il quale ha falsamente attestato il regolare tesseramento di tutti i calciatori ivi indicati.
Per quanto in atti, invece, può ragionevolmente escludersi che il sig. Puma Valerio abbia effettivamente sottoscritto la distinta di gara, cosicché lo stesso non avrebbe assunto alcuna responsabilità, in ordine alla posizione dei calciatori ivi indicati.
Ciò comporta la necessità di annullare la squalifica inflitta al medesimo, non emergendo, allo stato degli atti, una sua responsabilità. Al contempo, considerato che non emergono certezze sul soggetto che ha effettivamente sottoscritto la distinta di gara, gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale, per gli accertamenti di sua competenza, nonché al Presidente del C.R.A. Sicilia, per le valutazioni inerenti all'operato dell'arbitro.
In ultimo, in relazione all'ammenda irrogata, appare del tutto condivisibile il decisum di prime cure, essendosi applicata la sanzione pecuniaria in ragione della recidività dell'odierna appellante, già sanzionata per fatti analoghi con due diversi provvedimenti, entrambi pubblicati sul C.U. 29 del 06/12/2017 della Del. Prov. di Ragusa.
L'ammontare della sanzione irrogata, pertanto, appare congruo e proporzionato al disvalore dei fatti contestati, con conseguente conferma sul punto della decisione impugnata.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, annulla la squalifica irrogata al Sig. Puma Valerio; rigetta nel resto, confermando l'ammenda irrogata.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale, nonché al Presidente del C.R.A. Sicilia, per gli accertamenti e le valutazioni di rispettiva competenza.
Senza addebito della tassa reclamo, non versata.

Procedimento 90/A
A.S.D. VIRTUS BIVONA (AG) Avverso inibizione fino al 31/05/2018 del sig. Francesco Cutrò.
Campionato 3^ Cat. Gir. “A” Gara: U.S.D. Quisquinese S.R./A.S.D. Virtus Bivona del 04/02/2018 - C.U. n.46 del 07/02/2018 Delegazione Provinciale di Agrigento.

Con rituale e tempestivo gravame l’A.S.D. Virtus Bivona impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, sostenendo, in buona sintesi, che l’avere calciato il pallone contro il direttore di gara, colpendolo ad una gamba sarebbe avvenuto in maniera del tutto involontaria in quanto il sig. Cutrò se lo sarebbe trovato tra i piedi al momento in cui è entrato nello spogliatoio dell’arbitro ragion per cui chiede che la sanzione, così come inflitta, venga revocata o rideterminata in termini più equi.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 34’ del 2° t. il sig. Francesco Cutrò è stato allontanato dal terreno di gioco perchè, sebbene più volte richiamato, continuava ad uscire dalla propria area tecnica. Al termine della gara , riferisce ancora l’arbitro, il sig. Francesco Cutrò entrava nel suo spogliatoio calciando, con forza, il pallone che si trovava davanti all’ingresso colpendolo alla gamba destra.
Inoltre il sig. Francesco Cutrò chiedeva all’arbitro di omettere di riportare in referto il suo allontanamento dal terreno di gioco.
In ragione di quanto sopra il gravame risulta infondato perchè quanto sostenuto dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara con la conseguenza che lo stesso deve essere rigettato risultando la sanzione inflitta dal giudice di prime cure al sig. Francesco Cutrò congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione in ragione delle plurime condotte antiregolamentari dallo stesso poste in essere e ciò pur volendo accedere alla tesi difensiva circa la non volontarietà del gesto gravemente scorretto posto in essere in danno del direttore di gara.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.


Procedimento 91/A
A.S.D. GIARRE 1946 (CT) Avverso la squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Santitto Joquin.
Campionato Eccellenza Gir. “B” Gara: ASD Città di Scordia - A.S.D. Giarre 1946 del 11/02/2018 - C.U. n.284 del 14/02/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l’A.S.D. Giarre impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportata, sostenendo, in buona sintesi, che il proprio tesserato ha sì commesso un fallo ma non così grave da subire una sanzione così pesante.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 45’ del 2° t. il sig. Santitto Joquin è stato espulso perchè, lontano dall’azione di gioco, colpiva volontariamente, con una ginocchiata, un calciatore avversario.
In ragione di quanto sopra il gravame risulta infondato perchè quanto sostenuto dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure al calciatore sig. Santitto Joquin risulta congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione in ragione del fatto che la stessa è stata irrogata nel minimo edittale previsto dal comma 4 lett. b) dell’art. 19 del C.G.S..
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.


Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 27 FEBBRAIO 2018


IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Maria GATTO Santino LO PRESTI
 
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