Calciolandia Sicilia

C.U. 297 - Giudice Sportivo recuperi

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view post Posted on 23/2/2018, 19:40

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Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 297 del 23 febbraio 2018

IL VICE PRESIDENTE L.N.D. SANDRO MORGANA, IL PRESIDENTE SANTINO LO PRESTI, IL CONSIGLIO REGIONALE, IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA, GLI UFFICI CALCIO A CINQUE E CALCIO FEMMINILE, LE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALE, GLI IMPIEGATI E I COLLABORATORI TUTTI, SI ASSOCIANO AL DOLORE DELLA SIG.RA WANDA COSTANTINO, RESPONSABILE DELL’UFFICIO ATTIVITA’ AGONISTICA DEL C.R. SICILIA, PER LA SCOMPARSA DELLA CARA SUOCERA

SIG.RA MARIA FRANCESCA PERRINO


1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/A del 24 gennaio 2018
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2017-2018
Il Presidente Federale,
- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2017-2018, per i procedimenti dinanzi ai
Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a
le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:
- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all’effettuazione della gara stessa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e delle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).
-
b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:
- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.
- La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.







COMUNICATO UFFICIALE N. 111/A del 24 gennaio 2018
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Il Presidente Federale,
- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali relativi alla stagione sportiva 2017-2018, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a
le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;
a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:
- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).
b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:
- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- l’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.
- La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.







COMUNICATO UFFICIALE N. 112/A del 24 gennaio 2018
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIOPROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^ CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA - STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Il Presidente Federale,
- preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2017/2018, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Serie D 2018/2019;
- ritenuto che la rapidità temporale di svolgimento delle gare di qualificazione impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, anche se conseguenti a reclami di parte;
- visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a
le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:
a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo nazionale:
- i rapporti ufficiali sono esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami avverso il regolare svolgimento della gara, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- il Comunicato ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo Nazionale e trasmesso via telefax alle due Società interessate ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale.
b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale:
- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, dovranno pervenire o essere depositati presso la sede di Via Campania, 47 a Roma entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- l’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede della stessa Corte Sportiva di Appello a livello nazionale entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;
- la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà inviato alle Società interessate mediante trasmissione via telefax od altro mezzo idoneo. In ogni caso, la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, C.G.S.);
- l’inoltro dei reclami, l’invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire anche con l’utilizzazione del telefax o della posta elettronica, salvo l’onere di comprovare, dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, l’invio della copia dei motivi del reclamo alla eventuale controparte.
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.


COMUNICATO UFFICIALE N. 113/A del 24 gennaio 208
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVAMENTE ALLE FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Il Presidente Federale,
- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, relativamente alle finali regionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti 2017/2018;
- ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di detta fase;
- visto l’art.33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva,
d e l i b e r a
le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:
1) Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo Territoriale:
- i rapporti sono esaminati dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo Territoriale e trasmesso via telefax alle Società interessate. In ogni caso, lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, C.G.S.).
2) Procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:
- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, e contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;
- la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;
- l’inoltro dei reclami, l’invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire con l’utilizzazione del telefax o altro mezzo idoneo, salvo l’onere di comprovare, dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, l’invio della copia dei motivi dei reclami alla eventuale controparte.
Tutte le altre norme applicabili in materia non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.







3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

DEFIBRILLATORI
Si pubblica, qui di seguito, la nota della L.N.D. pervenuta in data 8/7/2014, inerente l’oggetto :
” Si fa seguito a quanto deliberato nel corso della riunione del Consiglio Direttivo di Lega svoltasi il 6 Giugno u.s., in ordine all'oggetto.
A tale riguardo, si rappresenta che la Lega Nazionale Dilettanti, valutate l'esperienza pluriennale nel settore della defibrillazione, le indicazioni bibliografiche di Società riconosciute leader nell'analisi di mercato mondiale, l'esperienza di società sportive straniere, la qualità dell'organizzazione commerciale sul territorio nazionale e l'affidabilità del prodotto tradotta in quantità di apparecchi presenti, ha individuato in Cardiac Science e Philips-Iredeem (più del 60% di market share, fonte Frost and Sullivan) le Società Certificate L.N.D. per la fornitura dei defibrillatori alle singole associate, concordando un prezzo sui modelli a più recente tecnologia (Powerheart G5 AED - Cardiac Science e HeartStart FRx - Philips) di 990 euro + IVA, associato ad una garanzia pari a 8 anni.
Inoltre, a seguito dell'introduzione, ad opera del D.M. sulle linee guida per la defibrillazione in ambito sportivo (c.d. legge Balduzzi), della obbligatorietà della presenza del defibrillatore nelle strutture sportive e delle conseguenti responsabilità ricadenti sul dirigenti delle società, ha individuato in Bioforma srl, titolare del Progetto Zeus, la azienda che fornirà alle singole società gli strumenti (totem, cartelli segnalatori, web consulting ecc.), le linee guida sulla gestione, le informazioni clinico organizzative e legali, la manutenzione, i contatti con gli enti formativi, il follow up negli anni.
Bioforma, dunque, darà alle società il servizio completo associato alla gestione del defibrillatore.
Per informazioni, si segnalano i seguenti riferimenti:

Bioforma Srl [email protected] 051/467524

Cardiac Science Srl [email protected] 0523/1901052

Iredeem Srl [email protected] 051/0935879

ACCOMPAGNATORI UFFICIALI - TESSERE PERSONALI DIRIGENTI UFFICIALI –
Si ricorda che, con riferimento alle persone autorizzate ad accedere nel recinto di gioco, non sono più disponibili le “Tessere Impersonali”.
Le Società sono tenute ad indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all’aggiornamento nel corso ella Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri “Dirigenti Ufficiali” (C.U. N. 1 dell’1 Luglio 2014 della L.N.D.) e, in via telematica, attraverso l'area riservata presente sul portale della LND, potranno richiedere l'emissione della “Tessera Personale Dirigente Ufficiale”.

Entrati nell’area riservata attraverso la propria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e, terminata l’operazione, dovranno stampare il documento ed inviarlo alla Delegazione Provinciale/Distrettuale competente, con Distinta di Presentazione, (unitamente alla foto formato tessera e fotocopia del documento di riconoscimento) la quale, dopo l’opportuna operazione di controllo, procederà all’inoltro al Centro Informatico che provvederà ad emettere il tesserino. Il tesserino in parola rappresenta una “tessera identificativa” ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F.,
I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta “Tessera” oltre agli aventi titolo ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori, Massaggiatori, Medici ...), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.
In attesa del rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il DOCUMENTO PROVVISORIO, che potrà essere stampato dopo che la Delegazione avrà scansionato il documento rendendolo definitivo.
COMUNICATI UFFICIALI – COMITATO REGIONALE
Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili via “internet” sul sito www.lnd.it seguendo le indicazioni Comitato Regionale Sicilia e cliccando su “Comunicazioni”.
Tuttavia, considerato che pervengono richieste da parte di alcune Società tendenti a ricevere, in cartaceo, i Comunicati Ufficiali, si comunica che a coloro che ne facessero esplicita richiesta sarà addebitata la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) per spese di stampa e spedizione.
Si informa, altresi’, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l’altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc…
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.
* * * * * * * *
Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello Federale, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso, ad eccezione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale Territoriale su DEFERIMENTO” che saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli Artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all’albo della sede del Comitato competente.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI
Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it, accedendo all’“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce “Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, ”Interrogazioni/Società”.
Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, mail ecc…)

CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.
Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it

MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”
Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO
Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto. Qualora la Società presenta un saldo a credito può chiedere che detta somma venga addebitata sul proprio Conto

MINUTO DI RACCOGLIMENTO
Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l’effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite di questo Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti.
Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate (Dirigenti regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia) e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.



Comunicazioni dell’ufficio Attività Agonistica

[email protected]

CALCIO A 11 MASCHILE

TORNEO DELLE REGIONI – Stagione Sportiva 2017/2018
RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES

I sottoelencati calciatori Juniores sono convocati, in vista del Torneo a margine, per uno stage che la Rappresentativa Regionale Juniores, svolgerà a Brolo (ME) nei giorni 27 e 28 Febbraio 2018:

ALTOFONTE FOOTBALL CLUB Conigliaro Gabriele
BAGHERIA CITTA’ DELLE VILLE Gagliano Onofrio Emanuele
CAMARO 1969 D’Amico Daniele
CANICATTI’ Attardo Luca, Di Paola Samuele, Bellomonte Carmelo
CITTA DI SCORDIA Talotta Gabriele
CITTA’ DI RAGUSA Manfre Matteo
CITTA’ DI ROSOLINI Sammito Lorenzo, Cavarra Francesco
JONICA Gugliotta Andrea
KAMARAT Lio Mattia
LIBERTAS 2010 Kujabi Musa
MARINA DI RAGUSA Carnemolla Giuliano, Baldeh Alieu
MARSALA CALCIO Galfano Claudio Angelo, Ciancimino Marco
MAZARA CALCIO Sciara Daniele
PARTINICAUDACE Adragna Giuseppe
PATERNO CALCIO Guarnera Carmelo
REAL ACI Licata Salvatore
REAL SIRACUSA BELVEDERE Maieli Alex
S.BASILIO Praticò Vito Custodio
TIRRENIA CALCIO Zurka Elias

Dirigente Responsabile Tamà Mario
Tecnico Breve Calogero
Collaboratore Tecnico Genovese Alessandro
Collaboratore Tecnico Magrì Sergio
Medico Calabretta Angelo
Fisioterapista Barbagallo Salvatore
Segretario Cutrera Giovanni

I predetti calciatori e collaboratori dovranno farsi trovare puntualmente entro le ore 14.00 di Martedì 27 Febbraio 2018, presso il campo sportivo in sintetico Comunale di Gliaca di Piraino (ME), muniti degli indumenti sportivi (parastinchi compresi), di un valido documento di riconoscimento e di quant’altro necessario per gli allenamenti ed il pernottamento nei suddetti giorni.

Il programma dello stage è così articolato:
Martedì 27 Febbraio 2018
Ore 14.00: Arrivo della comitiva presso il campo Comunale di Gliaca di Piraino.
Ore 15.00: Allenamento
Ore 17.30: Trasferimento della comitiva presso l’Hotel “Il Gattopardo” di Brolo
Ore 20.00: Cena
Ore 21.00: Riunione Tecnica

Mercoledì 28 Febbraio 2018
Ore 08.00: Colazione
Ore 09.00: Allenamento presso il campo Comunale di Gliaca di Piraino
Ore 11.45: Pranzo
Ore 14.30: Partita Amichevole Rappresentative Juniores Sicilia/Città di S.Agata sempre sul
campo Comunale di Gliaca di Piraino

Dopo la partita amichevole i calciatori sono liberi di raggiungere le proprie sedi.
Non possono prendere parte alla gara i calciatori il cui valido certificato medico non è agli atti della Società, come previsto dall’art. 43, punto 4 N.O.I.F..
I predetti calciatori sono, comunque, invitati a produrre copia del superiore certificato medico all’inizio dello stage in oggetto, se non già precedentemente consegnato.
Eventuali assenze, per validi motivi, devono essere comunicate entro Lunedì 26.02.2018 ore 12.00 al Dirigente Responsabile, Mario Tamà, al numero 340/5909219 od al Tecnico, Breve Calogero, al numero 347/4464087.
Si fa inoltre, presente, che la mancata partecipazione di un calciatore all’attività della Rappresentativa Regionale comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76, comma 2, delle N.O.I.F.

CALCIO A 5 MASCHILE

NUOVA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ATTIVITA’ DI CALCIO A 5
Si informano le società che svolgono Attività di Calcio A 5 che qualsiasi comunicazione e/o Variazione al Programma Gare devono essere inoltrate solo ed esclusivamente alla seguente casella di posta elettronica

[email protected]
le Delegazioni Provinciali comunicheranno – attraverso i propri comunicati - alle società periferiche la nuova casella di posta elettronica.

Modifiche al Programma Gare

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE
Vittoria Sporting Futsal/Erg del 25.02.2018 ore 18.30
Anticipasi alle ore 17.00

CALCIO A 11 FEMMINILE


SELEZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO FEMMINILE

SELEZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO FEMMINILE ORE 14,30 MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO 2018 – CAMPO COMUNALE DI SANTA FLAVIA

Per la formazione della Rappresentativa Regionale che parteciperà al Torneo delle Regioni stagione sportiva 2017/2018, MERCOLEDI’ 28 Febbraio 2018 alle ore 14,30, verrà effettuato un allenamento selettivo, per cui le sottoelencate atlete, munite dei propri indumenti sportivi e di un valido documento di riconoscimento, dovranno presentarsi entro le ore 14,00 di Mercoledì 28 febbraio 2018 presso il campo sportivo Comunale di Santa Flavia.





Non possono prendere parte alla selezione le calciatrici il cui valido certificato medico non è agli atti della Società, come previsto dall’art. 43, punto 4 delle NOIF, inoltre , le calciatrici, che non hanno ancora provveduto, dovranno obbligatoriamente consegnarne copia al Dirigente Responsabile prima dell’inizio dell’allenamento.
Si fa inoltre presente, che la mancata partecipazione di una calciatrice all’attività della Rappresentativa Regionale comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76, comma 2 delle NOIF.

A.C.D. DON CARLO MISILMERI
Cancilla Clara ( 2002)
Oliveri Gaia(2000)
Cavaliere Noemi (1999)
Di Sclafani Elizabeth (1998)

A.S.D. FEMMINILE ACESE
La Cava Vanessa (1995),

A.S.D. FEMMINILE MARSALA
Abbenante Francesca (2000)
Cammarata Alessia (2002)
Gerardi Carola (2000)

A.S.D. LUDOS
Filippone Francesca (2002)
Incontrera Alessia (1999)
La Mattina Benedetta (1996)
Priolo Emanuela (2001)
Todaro Emanuela (2001)
Zito Simona (1996)
Schillaci Chiara (2000)

A.S.D. POL. INVICTA AMAGIONE
Garlisi Ester (2001)

A.S.D. LERCARA
Raffaelli Caterina (2000)

Tecnico Giammanco Antonia
Collaboratore Tecnico Marfia Giovanna
Medico De Gregorio Roberto
Fisioterapista D’Aiello Lucia
Dirigente Accompagnatore Brunone Maria Giacoma










RISULTATI

JUNIORES CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2018
GIRONE A - 5 Giornata - R
ALCAMO FUTSAL - CITTA DI MARSALA 5 - 7
(1) JATINA PARTINICO - SPORTING ALCAMO ONLUS 8 - 7
MARSALA FUTSAL 2012 - SAN VITO LO CAPO 9 - 1
(1) - disputata il 20/02/2018



RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/02/2018
GIRONE B - 6 Giornata - R
C.U.S. PALERMO - VILLAUREA A.S.D. 5 - 10
(1) MABBONATH - PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN. 6 - 1
STUDIO DE SANTIS - MONREALE CALCIO A 5 5 - 3
(1) - disputata il 22/02/2018
GIRONE C - 6 Giornata - R
(1) ARGYRIUM - FUTSAL MACCHITELLA 3 - 5
(2) G.E.A.R. SPORT - I CALATINI CALCIO A 5 13 - 3
PGS VIGOR SAN CATALDO - ATLETICO CAMPOBELLO C5 5 - 5
(2) POL. NUOVA PRO NISSA - CITTA DI LEONFORTE 3 - 10
(1) - disputata il 22/02/2018
(2) - disputata il 21/02/2018


GIRONE D - 6 Giornata - R
(1) CITTA DI SORTINO - MARITIME FUTSAL AUGUSTA 6 - 5
(2) LA GARITTA ACIREALE C5 - P.G.S.LUCE 3 - 2
(2) MORTELLITO - FUTSAL MASCALUCIA 1 - 3
(1) - disputata il 22/02/2018
(2) - disputata il 21/02/2018
GIRONE E - 6 Giornata - R
AUGUSTA - VILLASMUNDO 1 - 7
LEONTINOI - ARCOBALENO ISPICA 8 - 2


RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON PERVENUTI
PROMOZIONE
GIRONE A 7/R 21-02-18 DON BOSCO PARTINICO SALEMI 1930 F.C. 0 - 0 K
GIRONE B 7/R 21-02-18 ACQUEDOLCESE POLISPORTIVA GIOIOSA 5 - 3 K
GIRONE C 2/R 28-02-18 SPORTING VIAGRANDE LINERI MISTERBIANCO K
7/R 21-02-18 MESSANA 1966 TERME VIGLIATORE 0 - 3 K
7/R 21-02-18 MESSINA SUD A.S.D. SPORTING VIAGRANDE 1 - 6 K
7/R 21-02-18 MILO REAL ROMETTA 1 - 2 K

PRIMA CATEGORIA
GIRONE A 4/R 18-02-18 BORGO NUOVO CITTA DI SAN VITO LO CAPO 2 - 1 D

SECONDA CATEGORIA
GIRONE C 3/R 04-02-18 FONDACHELLI CITTA DI MISTRETTA 1 - 0 D
GIRONE E 3/R 04-02-18 CATANIA FOOTBALL CLUB PIANO TAVOLA CALCIO D
GIRONE F 13/A 28-02-18 ATLETICO SANTA CROCE CHIARAMONTE K

CALCIO A CINQUE C2
GIRONE B 4/R 03-02-18 POL. NUOVA PRO NISSA PGS VIGOR SAN CATALDO D

REGIONALE FEMMINILE
GIRONE A 1/R 04-03-18 LICATA CALCIO ELEONORA FOLGORE K
1/R 07-03-18 SA.GI. MISILMERI A.S.D. FEMMINILE MARSALA K
2/R 04-03-18 FEMMINILE ACESE LICATA CALCIO K
6/A 28-02-18 ELEONORA FOLGORE SA.GI. MISILMERI A.S.D. K

JUNIORES CALCIO A 5
GIRONE C 5/R 01-03-18 ATLETICO CAMPOBELLO C5 I CALATINI CALCIO A 5 K
GIRONE E 6/R 21-02-18 ALPUSALLUS SIRACUSA C5 MERACO D





CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DSICIPLINARI
I SOSPESA SECONDO TEMPO
K GARA DA RECUPERARE
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N GARA REGOLARE
P POSTICIPI
R RAPPORTO GARA NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA PER ACCORDO

COPPA SICILIA I CATEGORIA – TERZA FASE – TRIANGOLARI 2MA GIORNATA
GARE DELL’21/02/2018

ACI CATENA CALCIO 1973 VIRTUS MILAZZO 2 - 2
NUOVA AZZURRA S.BASILIO 1 - 0
NUOVA POL ACQUEDOLCI CITTA DI CARINI 3 - 1
S. LEONE ATLETICO SCICLI Delibera G.S.

COPPA TRINACRIA II CATEGORIA - 4RTI DI FINALE/ANDATA – GARE DEL 21/02/2018

CHIARAMONTE ZAFFERANA F.C. 0 - 0
MUXAR CALATAFIMI DON BOSCO 2 - 2
REAL TRABIA NASITANA 3 - 1
RESUTTANA SAN LORENZO NIKECLUB 1 - 0

COPPA SICILIA CALCIO A5 MASCH. – 4RTI DI FINALE/ANDATA – GARE DEL 20/02/2018

CATANIA C5 CITTA DI SORTINO 1 – 3
CITTA DI BISACQUINO PARTINICAUDACE 0 - 5
MERIENSE REAL TRABIA 2 - 2
PGS VIGOR SAN CATALDO FUTSAL MACCHITELLA 3 - 1


GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, assistito dal rappresentante dell’A.I.A. Sig. Giuseppe La Cara, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROMOZIONE
GARE DEL 21/ 2/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 ACQUEDOLCESE
Per mancata predisposizione di adeguato servizio d'ordine.

Euro 50,00 MESSINA SUD A.S.D.
Per mancata predisposizione di adeguato servizio d'ordine.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
MUNAFO FRANCESCO (POLISPORTIVA GIOIOSA)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)
ANGRISANI ANGELO (MESSANA 1966)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMANTE GIUSEPPE (POLISPORTIVA GIOIOSA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
FLERES NICOLO (REAL ROMETTA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
RUGGERI MARCO (MESSINA SUD A.S.D.) SCIVOLONE MARCO (MESSINA SUD A.S.D.)
LOMBARDO VINCENZO (SALEMI 1930 F.C.)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CARDIA LETTERIO (MESSANA 1966) GENESIO VALERIO (SALEMI 1930 F.C.)
AMMONIZIONE (VII INFR)
FUTIA MARIO (MESSANA 1966) GAROZZO EMANUELE (MILO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
ARENA FABIO (MILO) ALIZZI MICHELE (TERME VIGLIATORE)
AMMONIZIONE (III INFR)
BUDA FABIO (POLISPORTIVA GIOIOSA) BONAFFINI CARMELO (REAL ROMETTA)
MORASCA ANTONINO (REAL ROMETTA)
AMMONIZIONE (II INFR)
PUMO SALVATORE (DON BOSCO PARTINICO) SANTORO ANTONIO (DON BOSCO PARTINICO)
PERGOLIZZI TINDARO (REAL ROMETTA) STRAMANDINO ALESSANDRO (REAL ROMETTA)
ARMATO VITO NAZARENO (SALEMI 1930 F.C.)
AMMONIZIONE (I INFR)
MAZOUF IASIN (ACQUEDOLCESE) LIBRO RICCARDO (MESSANA 1966)
SIDOTI FILIPPO PIO (POLISPORTIVA GIOIOSA) ARENA ALESSANDRO (REAL ROMETTA)















SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 4/ 2/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 4/ 2/2018 FONDACHELLI - CITTA DI MISTRETTA
1-0; Reclamo Città di Mistretta
Con reclamo ritualmente proposto la Società Città di Mistretta segnala la posizione irregolare dei calciatori Cham Janko, Sanneh Omar, Kotè Fodè, Ourouss Younes e Drammeh Basamba, schierati dalla Società Fondachelli sebbene non tesserati;
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Sicilia, si osserva che tutti i suddetti calciatori risultano in posizione regolare in quanto regolarmente tesserati per la Società Fondachelli in data antecedente a quella di disputa della gara di cui si tratta; gli stessi avevano quindi titolo a prendere parte legittimamente alla gara di cui si tratta;
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Città di Mistretta, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.

JUNIORES CALCIO A 5
GARE DEL 20/ 2/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
CIUNI GIOVANNI (ATLETICO CAMPOBELLO C5) BUTERA VITO (SPORTING ALCAMO ONLUS)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CANI GIUSEPPE (ATLETICO CAMPOBELLO C5) MONTICCIOLO ALESSIO (SPORTING ALCAMO ONLUS)
AMMONIZIONE (III INFR)
PACE SALVATORE (ARCOBALENO ISPICA) MORENO ALESSIO (AUGUSTA)
AMMONIZIONE (II INFR)
CARINO NIKO (AUGUSTA)
AMMONIZIONE (I INFR)
RUSSO ANDREA (AUGUSTA) BONURA ANDREA (SPORTING ALCAMO ONLUS)
ALI SALVATORE (VILLASMUNDO)
GARE DEL 21/ 2/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
MARINO FABIO (MARSALA FUTSAL 2012)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
ELIAS SAID NURI (LA GARITTA ACIREALE C5)
AMMONIZIONE (II INFR)
BARRESI DANIELE (ALCAMO FUTSAL) GIACALONE ANDREA (CITTA DI MARSALA)
ZERILLI LUCA FILIPPO (CITTA DI MARSALA) RUGGIRELLO MICHELE (SAN VITO LO CAPO)
AMMONIZIONE (I INFR)
PENNISI ROSARIO (LA GARITTA ACIREALE C5) FEMMINO GABRIELE PIO (P.G.S.LUCE)
GANGEMI GIUSEPPE (P.G.S.LUCE)
GARE DEL 22/ 2/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
CAUCHI NICOLO (FUTSAL MACCHITELLA) FILIPPONE ALESSIO (MABBONATH)
AMMONIZIONE (II INFR)
CANNATA GAETANO (CITTA DI SORTINO) BADALAMENTI CHRISTIAN (MABBONATH)
AMMONIZIONE (I INFR)
DOMENICO COSTAMANH LEONARDO (MARITIME FUTSAL AUGUSTA)

COPPA SICILIA I CATEGORIA
GARE DEL 21/ 2/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 21/ 2/2018 S. LEONE - ATLETICO SCICLI
Si dà atto che la gara a margine non è stata disputata a causa della mancata presentazione della squadra ATLETICO SCICLI per cui visto l'art. 53 delle N.O.I.F., si assegna gara perduta per 0-3, e l'ammenda di 150,00 euro (1ma rinuncia);
Si delibera, altresì, l'esclusione della società Atletico Scicli dal prosieguo della manifestazione.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 25/ 2/2018
NICOSIA WALTER (NUOVA POL ACQUEDOLCI)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.


A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 31/ 5/2018
PUSILLICO CRISTIAN (ACI CATENA CALCIO 1973)
Per condotta scorretta; nonche' per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro e per avere tentato di colpire lo stesso con un pugno al volto non riuscendo per l'intervento di propri tesserati; e, ancora, per avere colpito un calciatore avversario con uno schiaffo, il tutto dopo l'espulsione.
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
CHIUMMENTO VINCENZO (CITTA DI CARINI)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 25/ 3/2018
FAZIO GIUSEPPE MARIO (ACI CATENA CALCIO 1973)
Per contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; nonchè per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti del C.C., dopo l'espulsione.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (IV INFR)
CATANIA MAURIZIO (ACI CATENA CALCIO 1973)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)
DI MARIA DANIELE (CITTA DI CARINI) IUCULANO ROSARIO (NUOVA POL ACQUEDOLCI)
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
MANULI ANGELO (ACI CATENA CALCIO 1973) PUSILLICO CRISTIAN (ACI CATENA CALCIO 1973)
LA BUA ALESSANDRO (CITTA DI CARINI) VIRGA GIUSEPPE (CITTA DI CARINI)
BONARRIGO GIUSEPPE (NUOVA AZZURRA) FAZIO CALOGERO PIO (S.BASILIO)
ARIZZI NICOLO (VIRTUS MILAZZO) TARANTO SIMONE (VIRTUS MILAZZO)

COPPA TRINACRIA II CATEGORIA
GARE DEL 21/ 2/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 3/2018
SCARPUZZA GIUSEPPE (NASITANA)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)
SCIABICA CALOGERO DANIEL (MUXAR) SABIE CATALIN (NASITANA)
PALMISANO DOMENICO (REAL TRABIA)


AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
SUPPA LEONARDO (CALATAFIMI DON BOSCO) SCARITO GIUSEPPE (MUXAR)
VOLTURO GIUSEPPE (MUXAR) BELLOMO SIMONE (NASITANA)
NARDO MARCO (NASITANA) CANTARELLA SALVATORE (NIKECLUB)
PANTE GIUSEPPE (NIKECLUB) TRIMARCHI PAOLO ALESSANDR (NIKECLUB)
MURATORE MARTINO (REAL TRABIA)

COPPA SICILIA CALCIO A5 MASCH.
GARE DEL 20/ 2/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
CASSAR DAVIDE (REAL TRABIA)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)
GUGLIELMINO DAMIANO (CATANIA C5)
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
BOSCO DANIELE (CATANIA C5) ROLO MASSIMO (CATANIA C5)
ZANGHI GIOSIA GIANLUCA (CATANIA C5) ESSALHI YOUSSEF (CITTA DI BISACQUINO)
BONANNO MARIO (CITTA DI SORTINO) STENCO MARCO (CITTA DI SORTINO)
CAPIZZELLO MARCO SALVATORE (FUTSAL MACCHITELLA) LANZA GIUSEPPE (MERIENSE)
TORTOMASI FABIO (PARTINICAUDACE) FALZONE SAVIO (PGS VIGOR SAN CATALDO)
FRICANO ALFONSO (REAL TRABIA) GIARDINA GAETANO (REAL TRABIA)


Errata Corrige (Giudice Sportivo)

Si dà atto che il risultato della gara Pol. D. Augusta/C.S. Kamarina del 06/02/2018 – Juniores C5, deve intendersi 1-5 e non 1-2 come erroneamente pubblicato sul C.U. n°277 del 09/02/2018.



>>>°°°<<<








A seguito di segnalazione e consequenziali accertamenti effettuati, a rettifica di quanto pubblicato sul C.U. n°293 del 21/02/2018, si dà atto dell’annullamento della squalifica sino a tutto il 15/02/2019 comminata al calciatore Migliore Marcello (Resuttana San Lorenzo) - gara Cerda Giuseppe Macina – Resuttana San Lorenzo Seconda Categoria/B,
“Per condotta scorretta; nonchè, dopo l'espulsione, per avere attinto l'arbitro con sputi alla testa e sulla divisa. Valutato: - che il comportamento sopra riportato, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014: - che nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato da "intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui.."(cfr.Corte Giust.Fed.in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez.Unite, in C.U.114/ CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia, ai sensi dell'art. 16 comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti..";
Pertanto, la sanzione irrogata NON va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16, comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC, C.U.n.256/A del 27.1.2016.”, per errata attribuzione della stessa.

Conseguentemente, ad integrazione del C.U. n°293 del 21/02/2018 si dà altresì atto della squalifica a carico del calciatore Salerno Salvatore sino a tutto il 15/02/2019 (Resuttana San Lorenzo) - gara Cerda Giuseppe Macina – Resuttana San Lorenzo Seconda Categoria/B,
“Per condotta scorretta; nonchè, dopo l'espulsione, per avere attinto l'arbitro con sputi alla testa e sulla divisa. Valutato: - che il comportamento sopra riportato, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014: - che nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato da "intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui.."(cfr.Corte Giust.Fed.in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez.Unite, in C.U.114/ CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia, ai sensi dell'art. 16 comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti..";
Pertanto, la sanzione irrogata NON va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16, comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC, C.U.n.256/A del 27.1.2016.”.



Il Giudice Sportivo Territoriale
Pietro Accurso


PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 23 FEBBRAIO 2018


IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Maria GATTO Santino LO PRESTI
 
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