CITAZIONE (Falchetti @ 23/10/2012, 06:36)
ISOLA DELLE FEMMINE 1
LAMPEDUSA 1
Isola Delle Femmine: Inserillo; Lo Re, Caputo; Marotta (dal 63' Palazzolo), Bruno, D'Ignoti; Amato S. (dal 65' Cappuccio), Troia, Caruso (dall'83' Amato G.), Cuneo, Vaccaro.
Lampedusa: Giardina; Di Palma, Pucillo; Lombardo, Aruta M., Luca V.; Bellanova (dall' 84' Attadi), Luca G., Galazzo (dall' 85' Aiello), Lo Verde, Aruta A.
Arbitro: Claudio Martinico (Marsala).
Reti: al 60' Cuneo su rigore, al 70' Aruta A.
Isola Delle Femmine. Isola che si morde le dita e Lampedusa che si porta a casa un prezioso pari. Troppe le occasioni fallite dai ragazzi dei Sansonini che, dopo avere dominato, nell'unica disattenzione difensiva subiscono il pari da Aruta A. che, di testa, mette in rete una punizione. Il gol isolano su rigore trasformato dal bomber Cuneo e concesso per un fallo di mani in area.
ANTONINO RICCOBONO
Città Isola delle Femmine - Lampedusa 3-0 a tavolino
gara del 21/10/2012 CITTA ISOLA DELLE FEMMINE - LAMPEDUSA (1-1; Reclamo Città Isola delle Femmine).
Con reclamo ritualmente proposto la Società Città Isola delle Femmine
chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Società
Lampedusa segnalando che la stessa, a seguito della sostituzione,
avvenuta al 40' del s.t., del calciatore n. 7, Bellanova Daniele
(1993), con il calciatore n. 14, Attardi Marco (1991), ha impiegato, sino
alla successiva sostituzione, un solo calciatore "giovane";
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che
effettivamente la Società Lampedusa, dal 40' al 42' del s.t., a seguito della
sostituzione del calciatore n. 7, Bellanova Daniele (1993) con il calciatore
n. 14, Attardi Marco (1991), non ha ottemperato alla normativa, relativa ai
"lìmiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età" previsti per
le gare del Campionato di Prima Categoria 2012/2013, pubblicata sui C.U. n.
1 del 9/07/2012;
Per quanto sopra esposto;
Visti l'art. 34 bis delle N.O.I.F., l'art. 35, comma 1, del Regolamento
della L.N.D. e l'art. 17, comma 5, del C.G.S.;
Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Città Isola delle
Femmine, infliggendo alla Società Lampedusa la punizione sportiva della
perdita della gara per 0-3;
In quanto accolto, non addebitare alla Società Città Isola delle
Femmine la tassa reclamo.