Legionario gialloblù |
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| DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 16/10/2010 DACCA 2000 ACI S.ANTONIO - REAL BELPASSESE 0-1; Reclamo Dacca 2000.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Dacca 2000 chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Società Real Belpassese per avere, l'A.A. di quest'ultima, Vadalà Natale Gianluca, colpito violentemente alla testa con il manico della bandierina il proprio calciatore Venticinque Paolo il quale, a causa dell'evento, non poteva proseguire la disputa della gara, veniva sostituito e successivamente condotto presso il Pronto Soccorsodel Presidio Ospedaliero di Acireale dove gli veniva riscontrata una contusione alla regione parietale destra refertata con una prognosi di 8 giorni s.c.;
Controdeduce la Società Real Belpassese rigettando quanto sostenuto dalla consorella;
Dato atto che l'aggressione subita dal Venticinque ha determinato unicamente una alterazione al potenziale atletico della Società Real Belpassese;Che comunque ai sensi dell'art. 17, comma 1 del C.G.S., la Società ritenuta responsabile di fattispecie come quella di cui trattasi addebitabili a propri accompagnatori o sostenitori non soggiace alla perdita della gara ma va punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara;
Considerato che quanto occorso al calciatore Venticinque è addebitabile non ad accompagnatore o sostenitore, bensì al già citato Vadalà Natale Gianluca, partecipante alla gara in qualità di assistente di parte della Società Real Belpassese, il quale per tale condotta è stato sanzionato dall'arbitro;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari in relazione alla gara in oggetto sono stati già assunti e pubblicati sul C.U. n° 122 del 21/10/2010;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Dacca 2000, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di dare atto del risultato conseguito in campo.
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