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Legionario gialloblù
view post Posted on 14/9/2010, 18:55 by: Legionario gialloblù




DEFERIMENTO a carico Soc. AS Dacca 2000, suo Presidente pro-tempore Sig. Giacomo D’Agostino n.7 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995.
Campionato di 2° categoria 2008/2009
Procedimento 40/A-11
Con nota del 04/06/2010, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori.
In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.7 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria.
La C.D.T., esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva che può acclararsi la responsabilità dei soggetti deferiti per quanto loro ascritto mancando agli atti del competente Organo Federale la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende dalle precise norme di legge vigenti prima indicate.
I calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 S.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare in assenza della certificazione obbligatoria.
Si ritiene, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita e che nella fattispecie può quantificarsi in €.25,00 per ciascun tesserato non sottoposto alla prescritta visita medica.
Ciò premesso, questa decidente, contestato ritualmente l’addebito, rilevato che all’udienza del 14/09/2010 non sono comparsi i deferiti, preso atto che le memorie difensive non contengono esimenti prove documentali in relazione alla contestata irregolarità,
DELIBERA
In accoglimento del proposto deferimento,
di infliggere alla società AS Dacca 2000 l’ammenda di €.175,00 (centosettantacinque);
di inibire il suo Presidente pro-tempore Sig. Giacomo D’Agostino a tutto il 30/11/2010;
di infliggere ai calciatori Salvatore Cannavò, Sebastian Guglielmino, Giancarlo La Rocca, Orazio Pulvirenti, Giuseppe Costa, Fabio Fontanesca, Alessandro Pulvirenti, tutti già tesserati per la società AS Dacca 2000:
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza del prescritto certificato medico.
Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
 
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